Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190,ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e,in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223,le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare,nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo12 aprile 2006, n.163, la delibera a contrarre.